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Articolo 3 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

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Articolo 3 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 3

Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità.

In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.

Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.

Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

Vari articoli del Codice, nel regolamentare deontologicamente l’esercizio professionale, contengono richiami all’etica attiva e la descrizione di un certo tipo di professionista, e perfino di un certo tipo di ‘soggetto’ psicologo.

Si tratta di articoli quasi ‘militanti’, perché il Codice cerca di parlare agli psicologi anche della loro collocazione nel mondo, come ‘soggetti’ professionali e come professionisti, volti –in positivo- al benessere sociale (etica attiva), ben oltre il sindacamento –in negativo- della singola condotta difforme (etica passiva).

Già in apertura, l’articolo 3 esorta lo psicologo a considerare suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità.

Accrescere le conoscenze deve significare, per lo psicologo, mirare non solo alla propria crescita professionale, ma altresì ad una sempre maggiore diffusione nella società di una cultura psicologica e di un autentico punto di vista psicologico, ben oltre l’inflazione dei facili psicologismi da rotocalco.

Con benessere psicologico, l’art. 3 introduce un concetto tanto suggestivo quanto complesso, soprattutto per il rimando alla soggettività delle persone, dei contesti, dei momenti.

Coglierne le diverse misure è già tutt’uno con l’impegno professionale dello psicologo, ne sostanzia il tipo di ascolto e di competenza.

Già la collocazione nel mondo della figura professionale dello psicologo, così come richiamata dall’etica attiva e dalle sollecitazioni ‘militanti’ di cui a questo articolo del Codice Deontologico, rimanda ad una sagomatura epistemologica e professionale mai ‘allopatica’ o perimetrata, definita, identificata dal sintomo e dalla patologia.

Lo psicologo si pone nella società anche ‘prima del disagio’, deve saper riflettere sui contesti e i loro modi ammalanti di organizzazione, sulle connessioni tra il disagio e le sue cause in una logica ‘complessa’ di prevenzione, nella consapevolezza che, ad una maggiore diffusione della cultura psicologica, può conseguire una migliore vigilanza sulle cause sociali del disagio e una maggiore profilassi a riguardo.

Questo modo intellettualmente e culturalmente esposto di porsi nella società non deve però mai confondergli le corrette declinazioni formali di tutti i termini della propria professione: si espone comunque sempre come psicologo, nell’ambito delle proprie autorità, competenza e responsabilità.

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Ad una lettura attenta, uno dei passaggi più intensi di questo articolo si rivela essere ‘in ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace’: ciò che il passaggio sottende, in maniera chiara, sul piano logico prima ancora che giuridico, è che lo psicologo debba, lui per primo, aver ben compreso se stesso e comportarsi, come professionista, in maniera consapevole, congrua ed efficace. Non solo conoscere le regole, ma altresì averle comprese; avere chiaro il contesto operativo; agire in maniera coerente con la natura, la portata e, financo, i limiti del proprio intervento, con la dovuta diligenza, la necessaria prudenza, l’indispensabile perizia.

Il tutto, alla luce di una piena e matura assunzione di quella responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale lo psicologo può intervenire significativamente nella vita degli altri.

L’utilizzo dell’espressione ‘può intervenire significativamente nella vita degli altri…’ eleva a un livello più alto lo stesso concetto di benessere psicologico: nel corso degli anni, si è visto sempre più abbandonare la tendenza a ritenere l’intervento psicologico come buono in sé o, per lo meno, mai lesivo della sfera personale altrui, salvo eclatanti errori o palesi incongruenze. Tale modo di intendere l’intervento dello psicologo è andato via via sparendo dalla mentalità degli operatori […] In particolare, si è giunti a comprendere che un qualsiasi intervento professionale, ancorché qualificato, si traduce sempre in un’interferenza nella vita privata e familiare del destinatario della prestazione’ (E.Leardini, in G. O. Cesaro (a cura di), La tutela del minore: deontologie a conftonto, Franco Angeli Ed., 2007).

Da qualche parte sopravvive la volontà di restituire un’immagine contenuta del possibile impatto sociale dell’intervento psicologico, o almeno di alcuni tipi di intervento, allo scopo di assolvere ad anche comprensibili esigenze operative: ad esempio, argomentando a favore di una possibile – ma piuttosto improbabile, a nostro parere – distinzione tra atto e atto a seconda della sua minore o maggiore invasività per aprire la strada a tutta una serie di prestazioni professionali che, come quella su soggetto minorenne, potrebbero a quel punto essere ricondotte a decisioni di minore interesse per l’individuo e venire sottratte alla necessità di un consenso di entrambi i genitori.

A tali tendenze, influenzate da una pragmatica visione giuridica delle vicende umane che ricorre alla convenzione quale strumento necessario (ma non necessariamente corrispondente alla natura delle cose) per fissare un punto fermo socialmente condiviso, deve fermamente contrapporsi una visione dinamica della Psicologia, che attinga la propria forza dal conoscere e rispettare la specificità di ogni singolo individuo per tutelarla in concreto e alla luce delle migliori regole metodologiche così come riconosciute dalla comunità scientifica.

Anche perché proprio di fronte a quella comunità scientifica, Lo psicologo è e resta responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

Per uno psicologo, ci sono diversi livelli di responsabilità, da quella giuridica a quella tecnico-professionale, da quella sociale a quella nei confronti anche di se stesso.

Quella giuridica convoca il dovere di conoscere sia le Norme generali che quelle che regolano ogni contesto di esercizio.

Tale conoscenza non è da pensarsi solo in una logica di tutela (del professionista, del paziente-utente e dell’esercizio professionale), bensì anche per garantire una interlocuzione adulta e concreta nei sistemi interprofessionali, porsi come una professione autorevole e meritevole di rispetto.

Quella tecnico-professionale convoca le competenze e il loro aggiornamento.

Quella sociale convoca la capacità di tenere sempre ben presente il punto di vista e il giudizio dell’Altro in qualunque forma si ponga, controllando i livelli di ricaduta sull’altro, sui sistemi e sui contesti del proprio agire.

Quella nei confronti di se stesso convoca la capacità di cogliere – in termini auto valutativi - le proprie soglie di sostenibilità per non esporre setting, valutazioni o giudizi a rischi legati a surmenage o altre contaminanti conseguenze di una profilassi trascurata.

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Condizioni di equilibrio e compenso possono garantire spazio per l’Altro e una buona disposizione umana e professionale al suo accoglimento: si tratta di una ovvietà assoluta, mille volte ripresa in discorsi di taglio clinico.

Qui, questo stesso punto è richiamato nei termini più deontologicamente vincolati della responsabilità.

La responsabilità spesso implica un’esposizione esclusiva dello psicologo perché solo lui, essendo lì in quel momento, può avere il polso della condotta più economica in quella soggettività di contesto e anche di risonanza personale.

I criteri e le indicazioni generali possono essere solo di riferimento, anche per una corretta procedura valutativa ma, riguardo ai contenuti, questa significativa quota di esposizione esclusiva, non eludibile e non surrogabile, resterà comunque per ogni singolo professionista.

 

Settimana dopo settimana commenteremo tutti gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. L'appuntamento con il commento all'Articolo 3 è per la prossima settimana. Non mancate.

In questa pagina trovate tutti i commenti finora pubblicati!

(a cura del Dottor Catello Parmentola e dell'Avvocato Elena Leardini)

 

 

 


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Tags: psicologia codice deontologico Codice Deontologico degli Psicologi Italiani articolo 3

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