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Articolo 4 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

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il codice deontologico degli psicologi italiani commentato articolo 4Articolo 4

Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.

Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.

Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.

In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso.

L’art. 4 C.D. non solo protegge, ma soprattutto rivendica, la laicità della professione psicologica; una laicità culturale, prima di tutto, che forse oggi dovrebbe però essere ulteriormente approfondita, dati i complessi scenari trans-culturali nel frattempo intervenuti.

All’epoca della redazione del Codice, l’art. 4, tuttavia, si ispirava a Carte molto ‘alte’, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo all’articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana.

A maggior ragione oggi, riteniamo che lo psicologo debba essere un professionista assolutamente laico e aperto nell’accogliere le differenze per tre motivi di fondo.

Il primo motivo è costituito dal fatto che la professione psicologica è riconosciuta, istituita e normata dallo Stato e trattasi di uno Stato laico per definizione costituzionale.

In un esercizio professionale riconosciuto dallo Stato, è ancora meno plausibile agire in contraddizione coi suoi valori costituzionali.

Il secondo motivo convoca gli aspetti personologici del soggetto e del cittadino psicologo.

Se nel mondo, si esprimono adesioni rigide e radicali ad opzioni estreme e fondamentalistiche di tipo ideologico o confessionale, semplicemente non si è soggettivamente ‘adatti a’ e ‘nelle condizioni di’ potere esercitare un esercizio professionale come quello dello psicologo.

Le istanze radicali contaminerebbero l’atteggiamento e il giudizio nei confronti di chi si dovrebbe accogliere ed aiutare.

Più o meno consapevolmente si tenderebbe a condizionare ed orientare l’altro.

La pressione interiore, malintesamente ‘morale’, operata da queste ‘indiscutibili’ appartenenze non consentirebbe altre appartenenze o prevarrebbe comunque su altre appartenenze (tipo quella alla propria comunità professionale e ai suoi diversi codici).

Prevarrebbe un atteggiamento apostolare e convertitivo su qualunque altra missione o mandato (per esempio, professionale).

Aggiungiamo che la radicalità ideologica quasi sempre interroga gli aspetti e gli irrisolti personologici: quando non accogliamo la differenza è perché siamo noi una differenza non accoglibile e il nemico è sempre la personificazione del proprio problema.

Quindi, lo psicologo che ha bisogno di una fede ideologica o confessionale così esposta da non consentirgli laicità, flessibilità e levità nell’accoglimento dell’altro, molto spesso non è ancora maturo per stare (in senso metaforico e letterale) da quest’altro lato della scrivania.

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Il terzo motivo è strettamente clinico: la professione psicologica è definita dalla laicità poiché quello che distingue (sostanzia e qualifica) una condotta psicologica da una condotta antipsicologica è proprio il calibrarsi sulla soggettività della persona, del contesto, del momento.

È proprio questa calibratura sulla soggettività che istituisce un contesto psicologico, contesto psicologico indispensabile alla relazione psicologica prima ed –eventualmente- psicoterapeutica dopo.

Uno psicologo che non sia un soggetto psicologico e non sappia laicamente calibrarsi su ogni diversa soggettività, è semplicemente impedito all’esercizio clinico poiché l’esercizio clinico parte proprio da questo incontro calibrato, non può partire senza questo incontro calibrato.

Un esercizio professionale non laico sottenderebbe che lo psicologo non ha compreso cosa significa ‘professione giuridicamente istituita’, non ha caratteristiche personologiche adatte a questa professione, non ha chiare né l’epistemologia né la clinica della professione psicologica: una domanda sorgerebbe spontanea riguardo al perché voglia esercitarla, non avendola compresa a nessun livello ed essendo destinato a fare lo psicologo senza esserlo, a vivere la penosa condizione di psicologo senza psicologia.

Ciò vale a maggior ragione ai giorni nostri, poiché l’immigrazione sta descrivendo scenari transculturali molto più complessi attorno alla professione dello psicologo.

Davvero, oggi, la laicità è molto più convocata di sempre ed investe molto di più soprattutto le dimensioni tecnico-professionali.

Perché anche lo psicologo più laico e consapevole, a livello personologico e professionale, impatta esercizi clinici molto diversi rispetto a quelli tradizionali e a quelli su cui si è formato.

Deve, infatti, confrontarsi con antropologie diverse e pazienti che si muovono in paradigmi sociali, culturali, relazionali completamente diversi.

La laicità deve sostanziarsi anche di una curiosità e di una motivazione a conoscere e formarsi riguardo a tali nuovi paradigmi.

D’altronde, siamo in una comunità europea (con titoli omologabili e libera circolazione di professionisti) e in una realtà estremamente trans-culturalizzata: come pensare di sostenere i termini dei nuovi mercati senza adeguamenti cognitivi e tecnico professionali?

La laicità e l’accoglienza stanno anche nell’approfondire le logiche di sistema diverse rispetto al nostro paradigma familiare tradizionale.

Esistono da un lato molti diversi modi di organizzare i nuclei e dall’altro migranti che hanno sempre pensato e vissuto nei termini, per esempio, delle quattro mogli.

Bisogna che lo psicologo approfondisca nuovi mondi discorsivi e nuovi paradigmi, sia sistemici e interpersonali che mentali ed intrapsichici, per adeguare gli standard di laicità della professione alle esigenze e alle caratteristiche di questo terzo millennio.

In base al secondo comma, Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi; egli deve accertarsi quindi che i metodi e le tecniche utilizzati siano coerenti con i principi sopra esposti, e che anche eventuali iniziative a cui collabora non lo mettano in qualche modo in contraddizione con essi.

In base al terzo comma, Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto; lo psicologo deve chiarire nei contesti istituzionali in cui opera l’imprescindibilità di tali principi, tanto più nei casi in cui proprio su di essi sorgano conflitti tra l’interesse dell’istituzione e il diritto dell’utente al rispetto della propria dignità, riservatezza, autonomia ecc.

Il terzo comma rappresenta un ambito in cui lo psicologo è chiamato non solo a rispettare i principi etico - deontologici all’interno della relazione con l’utente, ma anche all’interno di una relazione complessa, che comprende l’istituzione presso cui opera.

La suddetta istituzione potrebbe tendere a condizionare il professionista verso azioni in contrasto con i principi suddetti: il comma, quindi, impegna lo psicologo ad esplicitare responsabilità e vincoli, compresi quelli etici, ma fornisce anche uno strumento di difesa costituito dal potere appellarsi al dovere deontologico.

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Va precisato comunque che questo terzo comma ha un’applicazione di ampio respiro, e il riferimento all’esplicitazione di responsabilità e vincoli non attiene solo ai principi etici e deontologici, ma anche ad altri più specificamente professionali o tecnici (si pensi al segreto professionale, al diritto alla privacy e alla riservatezza, all’obbligo di referto o di denuncia).

Potrebbe infatti accadere che a uno psicologo venga chiesto di prestare la sua opera professionale in un gruppo selettore per esempio ai fini di un’assunzione, e gli venga in tale ambito chiesto di discriminare pregiudizialmente gli appartenenti a una certa religione o etnìa, oppure nazionalità.

In ambito istituzionale, potrebbe riscontrare un atteggiamento ideologicamente discriminante nei confronti della categoria cui appartiene una parte di utenza.

Quanto esposto potrebbe avvenire anche in ambiti non istituzionali, in tutti i casi in cui il destinatario e il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidono.

Quando ciò accade, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso, perché gli interventi di natura clinica o di aiuto presuppongono una condizione di debolezza o fragilità del destinatario della prestazione, che va bilanciata proprio con il riconoscimento della priorità di tutela sopra detta.

Si tratta di un altro principio cardine della deontologia professionale: il dovere di tutelare prioritariamente, all’interno delle relazioni psicoterapeutiche e di sostegno, il soggetto utente rispetto al committente l’intervento, sia esso un altro soggetto o un’istituzione, Ente, società. Se il principio di fatto discende da quanto enunciato nel primo comma e anche nel precedente articolo 3, viene di fatto stabilita, nell’area degli interventi, una gerarchia di priorità da applicare qualora si strutturino situazioni di conflitto di interessi tutti di per se stessi legittimi.

 

 

Settimana dopo settimana commenteremo tutti gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. L'appuntamento con il commento all'Articolo 5 è per la prossima settimana. Non mancate.

In questa pagina trovate tutti i commenti finora pubblicati!

(a cura del Dottor Catello Parmentola e dell'Avvocato Elena Leardini)

 

 

 


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Tags: psicologia codice deontologico catello parmentola elena leardini Codice Deontologico degli Psicologi Italiani articolo 4

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