Come iscriversi
La domanda per l'Esame di Stato che abilita all'iscrizione all'Albo si presenta in base al bando che annualmente il Ministero emana per le due sessioni previste nell'anno solare, indicando le modalità e allegando le sedi dove l'esame può essere sostenuto per quelle sessioni. La domanda può essere posta presso una qualunque delle Università sede di esame, anche perché gli esami si tengono ovunque nello stesso giorno. Per presentare la domanda bisogna aver espletato il tirocinio post Laurea.
Coloro, che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove, possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) diploma di Laurea V. O., di Laurea Triennale, di Laurea Specialistica o Laurea Magistrale allegata al citato D.P.R. n. 328 del 2001 in originale o in copia autenticata o in copia notarile.
b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di €.49,58 fissata dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
Il candidato può presentare un certificato sostitutivo del titolo originale rilasciato dalla competente Università.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.
I laureati in psicologia secondo l'ordinamento previgente, i laureati della classe 58/S e della classe LM51 e i laureati della classe 34 e della classe L24 che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della competente facoltà dal quale risulti che, abbiano svolto il tirocinio pratico prescritto dalle norme vigenti.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami. In luogo dei documenti predetti i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del 28 dicembre 2000, n.445.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.
Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini, qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.