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I principi deontologici fondamentali dello psicologo del 'terzo millennio'

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Nella società italiana, soprattutto in questi ultimi decenni, il bisogno di conoscere ed utilizzare correttamente la Psicologia è apparso in costante aumento. Vi sono diversi dati oggettivi che potrebbero facilmente confermare questa affermazione: ad esempio, il numero dei Corsi di Laurea in Psicologia istituiti presso le Università italiane è aumentato dai due del 1979 ai diciassette del 1999, e, dato ad esso strettamente collegato, il numero degli studenti iscritti ad un Corso di Laurea in Psicologia nel nostro Paese è passato dalle poche migliaia dei primi anni ‘80 agli oltre 50.000 di oggi.

Ma, soprattutto, la legge di Ordinamento n. 56 del 1989 ha sicuramente caratterizzato un periodo di profondo cambiamento nella “rappresentazione sociale” dello Psicologo, che da figura un po' misteriosa e spesso di incerta provenienza formativa quale era venti o trenta anni fa sta a poco a poco, anche grazie ad essa, acquistando uno “status” di “professionista” riconosciuto con alle spalle un percorso formativo di base costituito almeno da una Laurea universitaria specialistica, un tirocinio pratico annuale ad essa aggiuntivo ed un successivo Esame di Stato necessariamente sostenuto e superato.

Parallelamente a tali innovazioni legislative e normative, quindi, la Società italiana nel suo complesso ha iniziato a guardare la Psicologia e gli Psicologi con occhi diversi. Così, gradualmente, questa disciplina scientifica è in un certo senso “uscita” dai laboratori di ricerca universitari e dai tutto sommato ristretti ambiti dei singoli studi professionali o delle grandi Aziende industriali o commerciali (nei quali, rispettivamente, già da alcuni decenni trovavano i propri punti di riferimento principali la Psicologia Clinica e la Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, vale a dire le sue due Aree applicative della Psicologia tradizionalmente più sviluppate nel nostro Paese) ed ha iniziato a penetrare sempre più capillarmente nelle Istituzioni sanitarie, in quelle educative e scolastiche, in quelle penitenziarie, in quelle militari e così via.

Ma tutto ciò, appare opportuno ribadirlo, soprattutto a seguito dell'istituzione dell'Albo professionale e dell'Ordine preposto a curarne la tenuta ed il continuo aggiornamento, e quindi all'inserimento a tutti gli effetti della professione di Psicologo tra quelle regolate da una Legge dello Stato e perciò obbligatoriamente dotata di precise regole deontologiche e comportamentali, oltre che di una base scientifica riconosciuta. Soltanto in tal modo, infatti, è risultato concretamente possibile tutelare il diritto dei Cittadini italiani a poter usufruire solo di Psicologi che, proprio in quanto vincolati a precise norme deontologiche, siano tenuti a garantire modalità socialmente accettate e condivise di erogazione delle proprie prestazioni professionali, nel senso sia del mantenimento nel tempo di adeguati livelli qualitativi della propria attività sia di un trattamento corretto ed onesto dei propri clienti.

Vi è, inoltre, da considerare che questo stesso periodo degli ultimi decenni è stato innegabilmente caratterizzato da eventi di grandissimo rilievo internazionale, che hanno progressivamente portato i confini dei singoli Stati a ridursi sempre più sia di importanza che di significato. Ad esempio, la caduta del “Muro di Berlino” e la più recente unificazione delle monete europee con l'introduzione dell'Euro hanno ormai assunto nell'immaginario collettivo di centinaia di milioni di persone la connotazione di elementi innovativi straordinari, di tappe fondamentali verso il raggiungimento di un “punto di non ritorno” sulla via della completa integrazione politica ed economica dei Paesi del cosiddetto “Vecchio Continente”. E tale processo di “proiezione mentale a livello internazionale” ha fortemente riguardato i cittadini dei Paesi europei, ma sicuramente non soltanto essi: del resto sono ormai quasi quarant'anni (da quando cioè, intorno alla metà degli anni '60, lo studioso americano Marshall Mc Luhan coniò l'efficacissima e sicuramente fortunata, considerando il diffusissimo utilizzo che da allora ad oggi ha avuto, espressione di “villaggio globale”) che l'integrazione culturale, economica e sociale dei Paesi dell'area cosiddetta “occidentale” procede in modo sempre più ampio e profondo, e la stessa professione di Psicologo non è rimasta sicuramente estranea a questo processo.

A conferma di ciò si può citare, ad esempio, il fatto che sono ormai 36 i Paesi aderenti all'E.F.P.A., la Federazione Europea delle Associazioni degli Psicologi, e sempre più costanti sono ormai divenuti i contatti ed i rapporti di reciproco scambio culturale e professionale tra gli Psicologi Europei e quelli di gran parte del continente Americano, dal Canada e dagli Stati Uniti sino al Cile ed all'Argentina. E tutto ciò è avvenuto sia attraverso un uso sempre più ampio degli strumenti tradizionali di diffusione della cultura professionale (libri, riviste, conferenze internazionali) sia grazie alla sempre più rapida innovazione tecnologica che, anno dopo anno, ha investito e sta tuttora interessando il settore dei cosiddetti “mezzi di comunicazione di massa”, tra i quali il Web ed i satelliti per la gestione di sempre più ampi e veloci flussi di informazioni rappresentano sicuramente alcuni degli aspetti più attuali e, nello stesso tempo, più ricchi di ulteriori potenzialità.

Questo processo di reciproca integrazione internazionale ed intercontinentale, che peraltro ha sicuramente interessato anche molte altre Professioni oltre a quella dello Psicologo, appare quindi particolarmente evidente a livello non più solo dell'Italia o dell'Europa, ma almeno di tutta la cosiddetta “area occidentale” complessivamente intesa. In tale ambito complessivo, pertanto, il presente articolo si pone lo specifico obiettivo di cercare di comprendere e di definire quali potrebbero probabilmente essere i fondamentali principi deontologici nella pratica professionale dello “Psicologo del terzo millennio”, cioè di una figura professionale inserita in un'epoca, quale quella attuale, in cui anche i confini nazionali della propria attività appaiono ormai superati da logiche di integrazione che riguardano ormai pressoché tutto il continente europeo, e sicuramente iniziano già a spingersi anche al di fuori di esso.

Prima, tuttavia, di entrare più specificatamente nella problematica di quali possano essere e di che cosa possano concretamente significare i principi deontologici fondamentali di quella figura professionale proiettata almeno verso tutta l'area cosiddetta “occidentale” del mondo che possiamo qui definire, con un occhio rivolto all'immediato passato e l'altro all'immediato futuro, come “Psicologo del terzo millennio”, occorre a mio avviso chiarire innanzitutto due precise questioni che ne costituiscono gli essenziali presupposti:

•  Che cos'è, esattamente, la “Deontologia” dello Psicologo?

E quindi, prima ancora :

•  Che cos'è, esattamente, la “Deontologia”?

Inoltre, come anche in miei altri precedenti scritti ho già avuto più volte modo di sottolineare, non si può a mio avviso rispondere adeguatamente alla domanda “Che cos'è, esattamente, la Deontologia ?” senza prima aver definito bene altri due concetti che della Deontologia costituiscono i due presupposti fondamentali, vale a dire quello di “Morale” e quello di “Etica” .

In estrema sintesi, la “Morale” è una realtà fenomenologica che ricomprende i costumi, gli stili di vita, i comportamenti ed i pensieri degli esseri umani che vivono in una determinata società, con particolare riferimento rispetto a ciò che all'interno di quest'ultima è considerato “bene” ed a ciò che invece è considerato “male”. Essa non è perciò statica e definibile una volta per tutte, ma “segue i tempi” per soddisfare le esigenze degli individui e delle comunità che via via essi costituiscono.

L' “Etica” è, invece, quella parte della filosofia che studia la Morale , cioè appunto i costumi ed i comportamenti umani, cercando di comprendere e definire i criteri in base ai quali è possibile valutare le scelte e le condotte degli individui e dei gruppi.

La “Deontologia” è poi una parte dell'Etica, e più precisamente l'Etica applicata alla pratica professionale. Secondo una definizione a mio avviso molto chiara ed efficace, che ricalca esattamente questa impostazione e che è tratta dal Codice deontologico del Collegio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali approvato il 15 ottobre 1983, si può definire la Deontologia come “l'insieme dei principi, delle regole e delle consuetudini che ogni gruppo professionale si dà e deve osservare, ed alle quali deve ispirarsi nell'esercizio della sua professione” (tale definizione è peraltro facilmente reperibile in vari siti Internet, ad esempio sul sito del Collegio dei Ragionieri e dei Periti Commerciali del Circondario di Busto Arsizio all'indirizzo web https://www.italynk.it/ragbusto/htm/deontologia.htm ).

Se, comunque, si vuole definire in modo sufficientemente corretto quali potrebbero probabilmente essere i fondamentali principi deontologici per lo “Psicologo del terzo millennio” , occorre a mio avviso tenere presente che al giorno d'oggi, ogni qualvolta si parla di Deontologia o, per meglio dire, dell'Etica che ne sta alla base, non si può a mio avviso più prescindere dalla ”Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948.

Tale “Dichiarazione”, tutto sommato abbastanza breve ma sicuramente assai importante in tutto il panorama dell'evoluzione del pensiero etico nella civiltà umana, e' costituita da 30 articoli, ed è stata sinora ufficialmente tradotta in 329 lingue (altre due traduzioni sono attualmente in preparazione) proprio per sottolineare il significato universale dei suoi contenuti. Molti sono gli esempi che si potrebbero portare per evidenziarne la sua importanza sia quale “pietra miliare” per l'Etica contemporanea sia quale “diretto ascendente” della stessa deontologia professionale dello Psicologo contemporaneo: al riguardo mi sembra interessante, in primo luogo, proporre un diretto confronto fra quanto rispettivamente contenuto nel primo comma dell'art. 1 e nel primo comma dell'art. 2 della “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ”, nel primo comma dell' art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana e nel primo c omma dell'articolo 4 d el vigente Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

Nell'articolo 1 – Comma 1 della ”Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ”, si afferma innanzitutto che “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”. Quindi, nel Comma 1 dell'articolo 2 del medesimo Testo, viene precisato che “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”.

L'Art. 3 – Comma 1 della Costituzione della Repubblica Italiana (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298, ediz. straord., del 27 dicembre 1947, e sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1948) afferma testualmente a sua volta che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

Infine, l'Articolo 4 - Comma 1 d el vigente Codice Deontologico degli Psicologi Italiani precisa che: “Nell'esercizio della professione, lo Psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità”.

Il chiaro ed esplicito richiamo alla “dignità”, ai “diritti” ed all' “uguaglianza” degli esseri umani senza alcuna “distinzione” o “discriminazione” compare in modo sostanzialmente identico in tutti e tre i testi qui citati. Non è quindi possibile, di fronte ad una simile concordanza, negare il “filo diretto” che dal vigente Codice Deontologico degli Psicologi italiani ci riporta dapprima alle norme più generali della Costituzione del nostro Paese e, quindi, a radici ancora più profonde, ed internazionalmente diffuse, che poggiano sulla “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” solennemente proclamata a Ginevra il 10 Dicembre 1948.

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In particolare, a livello complessivo, tra i 30 articoli di quest'ultimo testo ve ne sono almeno 11 che innegabilmente contengono altrettanti principi assolutamente fondamentali per l'etica dello “Psicologo del terzo millennio”. In essi è infatti affermato che:

•  Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.

•  Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

•  Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani , senza alcuna distinzione per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

•  È indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione.

•  Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

•  Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo.

•  La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

•  Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

•  Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

•  Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo.

•  Il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo.

Senza nulla togliere al significato estremamente pregnante di ognuno di tali articoli e principi etici, vorrei ora concentrare l'attenzione sui due tra essi (e precisamente il quarto ed il quinto del soprastante elenco) che rispettivamente affermano che “ È indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche , se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione” e che “Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni”.

Dall'esame di questi due articoli della “ Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” appare pertanto evidente che, ogni qualvolta si parla di Deontologia e quindi anche di Etica, non si può più prescindere neppure dall'utilizzo di termini di provenienza strettamente giuridica, sia civile che penale, quali ad esempio quelli di “Legge”, “Norma giuridica”, “Codice”.

Definiamo come “Leggi” quelle norme ferme e costanti che si avverano nei fatti o che sono imposte dall'Autorità per determinare i diritti ed i doveri dei singoli appartenenti ad uno specifico gruppo sociale. Per il cosiddetto “Principio di Legalità”, il quale afferma che non vi sono “Nullum crimen nulla poèna sine lege scripta ”, si possono definire come “Norme Giuridiche” solo quelle Leggi scritte che sono stabilite dall'Autorità per determinare i diritti ed i doveri dei singoli appartenenti ad uno specifico gruppo sociale.

Sulla base di tali precisazioni possiamo, inoltre, definire i “Codici” come quelle “raccolte organiche di norme giuridiche” ai quali un gruppo sociale affida la tutela del proprio sistema etico complessivo.

Conseguentemente alle tre precedenti definizioni sopra riportate, appare ora possibile definire come “Norme Deontologiche” quelle Leggi scritte alle quali un gruppo professionale affida la tutela del proprio sistema etico complessivo. Da ciò discende che i “Codici Deontologici sono, più specificatamente, raccolte organiche di norme deontologiche alle quali un gruppo professionale affida la tutela del proprio sistema etico complessivo, e delle quali ogni Professione dovrebbe essere dotata al fine di poter concretamente salvaguardare e rendere operativi i principi etici da essa ritenuti fondamentali per lo svolgimento delle proprie attività. Possiamo quindi affermare che, in generale, un “Codice deontologico” è lo strumento, scritto e reso pubblico, che stabilisce e definisce le concrete regole di condotta che devono necessariamente essere rispettate nell'esercizio di una specifica attività professionale.

Per quanto in particolare riguarda il Codice deontologico degli Psicologi italiani, esso è stato dapprima approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine nell'adunanza del 27-28 giugno 1997, e quindi confermato con referendum dagli iscritti all'Ordine degli Psicologi in data 17 gennaio 1998.

Tutto ciò è stato quindi esattamente effettuato come richiesto dal comma 6 dell'art.28 della Legge 56/89, il quale infatti afferma che “Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni: …… c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per referendum agli stessi”.

Come inoltre prescrive l'art.42 del Codice Deontologico stesso, esso è entrato in vigore “il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione“, vale a dire il 16 febbraio 1998. Da tale data, pertanto, tutti coloro che esercitano a pieno titolo la professione di Psicologo nel nostro Paese hanno a disposizione un preciso testo scritto quale riferimento fondamentale per le normative e le problematiche deontologiche di questa Professione.

Nella stesura così approvata ed entrata in vigore, il Codice Deontologico degli Psicologi italiani è costituito da 42 articoli, suddivisi in cinque gruppi tra loro omogenei e riuniti quindi nei cinque seguenti “Capi”:

•  Capo I: “Principi generali”, comprendente 21 articoli (dall'1 al 21 compresi).

•  Capo II: “Rapporti con l'utenza e con la committenza”, comprendente 11 articoli (dal 22 al 32 compresi).

•  Capo III: “Rapporti con i colleghi”, comprendente 6 articoli (dal 33 al 38 compresi).

•  Capo IV: “Rapporti con la società”, comprendente 2 articoli (dal 39 al 40 compresi).

•  Capo V: “Norme di attuazione”, comprendente 2 articoli (dal 41 al 42 compresi).

Ad una prima ma un po' superficiale analisi, pertanto, il Codice Deontologico potrebbe essere ancor più semplicemente considerato come suddivisibile in tre parti complessive:

•  Una prima parte, introduttiva, di “principi generali” (Capo I);

•  Una parte centrale più sostanziale, applicativa, costituita dai Capi II, III e IV e comprendente quindi le norme rispettivamente regolanti i rapporti con l'utenza e la committenza, i colleghi e la società;

•  Una parte finale, il Capo V, costituita da due soli articoli aventi semplicemente il compito di definire le norme attuative del Codice, vale a dire la data della sua entrata in vigore (art.42) e gli indirizzi e gli strumenti per il suo aggiornamento (art.41).

In realtà, ad un esame più profondo, è evidente che le cose non stanno affatto così. Si nota infatti immediatamente come anche il Capo I, che dal titolo potrebbe anche far ritenere di prendere in esame solo i principi generali alla base della deontologia comune a tutti gli Psicologi indipendentemente dai loro specifici settori di operatività, è già in realtà estremamente attento alla prassi quotidiana (sia essa clinica, di ricerca, di selezione, di sperimentazione e così via) e non può quindi essere affatto disgiunto né da quanto specificato nei tre Capi successivi né da quanto previsto dall'ultimo Capo. In altri termini, il Codice Deontologico degli Psicologi italiani è cioè da considerarsi come un “corpus” unico e sostanzialmente indivisibile, che cerca sin dall'inizio di affrontare il problema del rispetto dei principi giuridici ed etici che sono alla base del corretto esercizio della professione senza mai perdere di vista, nella loro enunciazione e specificazione, anche le varie modalità con le quali essi si propongono nell'esercizio concreto dell'attività professionale.

Come ci spiegano Eugenio Calvi e Guglielmo Gulotta, nel loro testo “Il Codice Deontologico degli Psicologi commentato articolo per articolo” (Milano, Giuffrè Editore, 1999), sin dall'inizio dei lavori di stesura delle prime bozze del testo da parte dell'apposita Commissione di Lavoro del Consiglio Nazionale (che era composta dai Colleghi Eugenio Calvi, Renato Di Giovanni, Giovanni Madonna, Paolo Michielin e Catello Parmentola), sono state quattro le “finalità ispiratrici originarie” del Codice deontologico degli Psicologi italiani:

  1. Tutela del cliente;
  2. Tutela del singolo professionista nei confronti dei Colleghi;
  3. Tutela del gruppo professionale complessivo degli Psicologi italiani;
  4. Responsabilità degli Psicologi italiani nei confronti della Società.

Tutte e quattro queste “finalità ispiratrici originarie” del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani sono poi risultate effettivamente presenti nel testo del Codice Deontologico licenziato dal Consiglio Nazionale ed entrato quindi in vigore dopo la sua approvazione per referendum da parte degli iscritti all'Ordine, ma ognuna di esse non è presente semplicemente in un solo articolo, bensì è recepita e ribadita da diversi di essi, distribuiti nei vari “Capi”. Ad esempio, la “Tutela del cliente” è presente negli artt. 4 – 9 – 11 – 17 e 28 ; la “Tutela del professionista nei confronti dei Colleghi” si può rinvenire negli artt. 35 e 36; la “Tutela del gruppo professionale” è ribadita in particolare negli artt. 6 ed 8 e la “Responsabilità nei confronti della società” si ritrova, tra gli altri, negli artt. 3 e 34.

Poi, nel corso della stesura del testo da parte dell'apposita Commissione e sino alla sua definitiva approvazione da parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine, alle quattro “finalità ispiratrici originarie” si sono affiancati altrettanti “principi fondamentali” ai quali ogni Psicologo Italiano deve costantemente riferirsi nell'esercizio della propria attività, e che il testo del Codice Deontologico degli Psicologi italiani complessivamente sottolinea e ribadisce in modo particolare. Sempre secondo Calvi e Gulotta (op. cit.), essi sarebbero i seguenti:

  • Meritare la fiducia del cliente;
  • Possedere una competenza adeguata a rispondere alla domanda del cliente;
  • Usare con giustizia il proprio potere;
  • Difendere l'autonomia professionale.

Anche ognuno di essi, analogamente a ciò che è avvenuto per le quattro finalità ispiratrici originarie e come già abbiamo evidenziato in riferimento ad esse, non è semplicemente espresso in un solo articolo, ma è ribadito in diversi punti del Codice, distribuiti nei vari Capi. Ad esempio, “Meritare la fiducia del cliente” è presente negli artt. 11 – 18 – 21 – 25; “Possedere una competenza adeguata a rispondere alla domanda del cliente” si può rinvenire negli artt. 5 – 22 – 37; “Usare con giustizia il proprio potere” è ribadita in particolare negli artt. 22 – 4 – 18 – 28 – 38 – 39 – 40 e “Difendere l'autonomia professionale” si ritrova, tra gli altri, nell' art. 6.

I quattro suddetti “Principi generali” vengono inoltre ripresi da Calvi in un saggio successivo a quello in precedenza citato (E. Calvi, Etica e deontologia per lo psicologo e lo psico-terapeuta, in C. Parmentola, Il soggetto psicologo e l'oggetto della psicologia nel codice deontologico degli psicologi italiani, Milano, Giuffrè, 2000, pagg. 49-61), ma vengono in questo caso definiti utilizzando al riguardo il termine complessivo, forse più chiaro del precedente proprio anche in quanto non coincidente con il titolo del “Capo I” del Codice, di “Imperativi deontologici” degli Psicologi Italiani. In sintesi, e dichiarando esplicitamente di seguire al riguardo le tesi “di Lisa Newton, che insegna all'Università di Fairfield negli U.S.A. e che in tale sede dirige il programma di Etica applicata”, così Calvi li descrive in questo suo ulteriore scritto:

•  “Meritare la fiducia del cliente” discende dalla concezione della professione come servizio, e comporta che il professionista può fare soltanto ciò che va a vantaggio del cliente (“qualsiasi cosa che sia a vantaggio dello stesso professionista, o di terzi, deve essere subordinata all'utilità che discende al cliente dall'intervento del professionista”).

•  “Possedere una competenza adeguata a rispondere alla domanda del cliente” comporta per il professionista, oltre alla necessità di formazione permanente, anche la capacità di autovalutazione delle proprie competenze, e quindi di essere consapevole dei limiti del proprio sapere e di rifiutarsi di svolgere attività per le quali non ci si sente adeguatamente preparati.

•  “Usare con giustizia il proprio potere” significa essenzialmente saper rispettare e favorire le capacità decisionali del cliente, avendo come bene supremo da rispettare oltre ogni altro il benessere e la salute psicofisica del cliente e di eventuali terzi.

•  “Difendere l'autonomia professionale” comporta il rifiuto di ogni ingerenza esterna al “corpus” professionale nel controllo dell'attività del professionista psicologo, in quanto tali ingerenze produrrebbero automaticamente un calo della fiducia che il cliente deve avere nei confronti dello psicologo a cui si è rivolto e, quindi, inevitabili scadimenti degli standard professionali.

Questi quattro principi o “imperativi” deontologici fondamentali per lo Psicologo italiano della fine del secondo millennio possono pertanto, proprio sulla base di queste ultime specificazioni di Calvi, essere rispettivamente definiti dalle seguenti quattro ancor più sintetiche formulazioni:

•  Onestà ed integrità;

•  Competenza;

•  Rispetto e tutela dell'altro;

•  Autonomia professionale.

Questi quattro “imperativi deontologici fondamentali” così definiti, peraltro, appaiono complessivamente abbastanza simili ai sei “v alori e principi professionali” che vengono evidenziati nel documento redatto da David Cariani, Franco Issopi, Patrizia Mascolo, Franca Mora, Angela Pansini, Paola Pirri e Francesco Tulli che è stato poi approvato dal Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi del Lazio in data 19 Luglio 2001 con il titolo di “Linee guida di deontologia professionale nei percorsi di selezione e valutazione del personale (Notiziario dell'Ordine degli Psicologi del Lazio n.3 del 2001, pagg. 16 – 27).

Per l'esattezza, i sei “Valori e principi professionali” suddetti sono, in tale documento, così denominati:

•  Integrità;

•  Competenza;

•  Rispetto dell'altro;

•  Autonomia;

•  Responsabilità;

•  Cura dell'altro.

Quattro di questi sei “valori e principi” (e specificatamente l' “Integrità”, la “Competenza”, il “Rispetto dell'altro” e l' “Autonomia”) appaiono, senza dubbio, sostanzialmente sovrapponibili ai quattro “imperativi deontologici” sopra elencati, soprattutto se li si raffronta con la più sintetica riformulazione di questi ultimi da me operata sulla base della più ampia definizione e descrizione di essi fornita da Calvi.

Per quanto riguarda invece il quinto di essi (vale a dire la “Responsabilità”), è pur vero che esso non è esplicitamente citata tra i quattro “imperativi deontologici fondamentali” richiamati da Calvi e dalla Newton: altrettanto vero è, però, non solo che essa è comunque espressamente indicata da Calvi come una delle quattro “finalità ispiratrici originarie” del Codice deontologico degli Psicologi italiani (“Responsabilità degli Psicologi italiani nei confronti della società”) ma anche che è esplicitamente utilizzata nel Codice Deontologico a partire dal suo stesso “Articolo 1” , poi implicitamente ribadita nel suo “Articolo 2” e quindi nuovamente esplicitata nell'Articolo 3 ed in vari altri articoli seguenti. Tutto ciò dimostra inequivocabilmente, a mio avviso, la sua fondamentale importanza all'interno dell'impianto complessivo del Codice deontologico degli Psicologi Italiani attualmente vigente, e risulta quindi difficile dissentire dalle conclusioni dei Colleghi dell'Ordine del Lazio che l'hanno inserita a tutti gli effetti tra i “valori e principi professionali” veri e propri.

Anche per quanto riguarda l'ultimo dei sopra citati “valori e principi professionali” evidenziati dal documento approvato dall'ordine del Lazio (vale a dire “Cura dell'altro”) le differenze concettuali con quanto ribadito nei quattro “imperativi deontologici” sopra riportati non appaiono a mio avviso insuperabili, in quanto, innanzitutto, va tenuto presente all'interno di uno di questi ultimi è sicuramente presente il concetto di “Tutela dell'altro” (ripetutamente ribadito anch'esso, come ho già evidenziato e come peraltro verrà più approfonditamente ripreso in seguito, anche tra le quattro “finalità ispiratrici originarie del Codice Deontologico degli Psicologi italiani attualmente vigente) che non è poi molto differente dal concetto di “Cura dell'altro” sottolineato invece dal Documento dell'Ordine del Lazio sopra citato. Infatti, pur apparendo ad un primo esame il concetto di “Cura dell'altro” diverso da quello di “Tutela dell'altro”, lo è di fatto solo in parte, in quanto la stessa radice etimologica latina del termine “cura” (“preoccupazione”) ci riconduce in realtà abbastanza direttamente al termine “tutela” (non dimentichiamo anche, come ulteriore esempio, che in italiano il significato della frase “prendersi cura” è di fatto molto simile a quello del verbo “tutelare”).

Riassumendo, pertanto, appare a mio avviso sostenibile l'affermazione per la quale i fondamentali principi generali alla base dell'attuale codice deontologico degli psicologi italiani siano in realtà sei e non quattro, e che essi possano sinteticamente essere così definiti e descritti:

•  Rispetto della Persona Umana = Ascolto, Collaborazione, “Servizio” = Rispetto dell'Altro

•  Responsabilità = Individuale, Professionale, Sociale

•  Integrità = Onestà, Probità = Chiarezza, Franchezza, Lealtà professionale e personale

•  Autonomia Professionale = Costruzione di un proprio sistema di riferimento , Interdipendenza, Collaborazione = Identità

•  Competenza, nel senso di Possesso di conoscenze, Impegno, Flessibilità, Conoscenza di sé , e quindi di Consapevolezza ed Autoconsapevolezza insieme.

•  Promozione del benessere individuale e sociale = Tutela dell'Altro.

Quest'ultimo concetto ci rimanda peraltro direttamente al primo comma dell'art. 3 del vigente Codice Deontologico degli Psicologi Italiani : t ale primo comma afferma infatti che “Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità”.

L'utilizzo, all'interno di tale norma, del verbo “promuovere”, indica chiaramente un atteggiamento professionale di tipo “attivo” che, dal punto di vista dell'etica e della deontologia, non può sicuramente considerarsi soddisfatto nella semplice “non-violazione” delle norme deontologiche presenti nel Codice, ma che contiene in sé anche la necessità sia di azioni propositive finalizzate all'affermazione del benessere psicologico delle persone sia di motivazioni personali e professionali coerenti con il raggiungimento degli obiettivi ad esse sottese. Tale formulazione indica pertanto l'ineludibile necessità di operare un'ulteriore fondamentale distinzione, e cioè quella tra la pura e semplice “etica passiva” ed una invece assai più “dinamica”, e di sicuramente diverso livello qualitativo, “etica attiva”.

Definiamo infatti, l'etica cosiddetta “passiva” come una semplice attenzione alla “non-violazione” delle norme deontologiche. Al contrario, un'etica cosiddetta “attiva” comporta che ogni Psicologo faccia profondamente propria l'esigenza di “contribuire al bene”, qualunque sia il proprio quadro di riferimento teorico. L'etica quindi, in tale concezione, non si definisce più soltanto come un “non-fare” cose contrarie alle norme o ai principi deontologici, ma “si trasforma in attività, fatta di azioni e parole”, finalizzate alla promozione ed al conseguimento del benessere individuale e collettivo (Maria Teresa Desiderio, “Etica e promozione della salute”, in C. Parmentola, Il soggetto psicologo e l'oggetto della psicologia nel Codice Deontologico degli psicologi italiani, Milano, Giuffrè, 2000).

L'etica cosiddetta “attiva”, inoltre, per potersi esprimere ha bisogno della presenza di almeno tre condizioni o principi fondamentali, vale a dire:

•  La tutela dell'utente e del committente;

•  La tutela del gruppo professionale;

•  La tutela del singolo professionista.

Tali principi fondamentali, peraltro, sono anch'essi ripetutamente presenti e ribaditi nel vigente testo del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in quanto come già si è in precedenza evidenziato insieme a Calvi essi si identificano, nella sostanza, con tre delle sue quattro “finalità ispiratrici” originarie.

Un'altra considerazione sulla quale appare ora a mio avviso opportuno riflettere è la notevole somiglianza di tali principi con quelli di almeno un importante Nazione di là dell'Oceano Atlantico, vale a dire gli Stati Uniti d'America, anche perché non bisogna in effetti dimenticare che il primo codice deontologico degli psicologi e' stato quello approvato nel 1952 dall'A.P.A. (American Psychological Association). La sua più recente versione, pubblicata nel 1992, elenca esplicitamente i propri sei “principi etici fondamentali”, che risultano in questo caso i seguenti:

  • Competenza;
  • Integrità;
  • Responsabilità professionale e scientifica;
  • Rispetto per i diritti e la dignità delle persone;
  • Interesse per il benessere degli altri;
  • Responsabilità sociale.

Ancora una volta, pertanto, risulta molto evidente la notevole somiglianza tra i sopra citati “ principi generali alla base del vigente Codice deontologico degli Psicologi italiani” e questi sei “principi deontologici fondamentali dello Psicologo negli Stati Uniti d'America alla fine del secondo millennio”. L'unica differenza al riguardo degna di nota è che all'interno di questi ultimi il concetto di “Responsabilità” viene maggiormente ribadito e dettagliato mentre, all'opposto, quello dell'”Autonomia professionale” non appare direttamente esplicitato, forse proprio perché, essendo negli Stati Uniti la figura professionale dello Psicologo riconosciuta socialmente da più tempo, all'interno di tale Paese la necessità di sottolinearne l'autonomia rispetto ad altre figure di professionisti viene probabilmente sentita come meno necessaria ed impellente.

Vi è inoltre da considerare che in Europa quasi tutte le Associazioni nazionali degli Psicologi possiedono un Codice deontologico: sicuramente ne esistono almeno 16, redatti tutti negli ultimi due decenni del ventesimo secolo e, quindi, “alla fine del secondo millennio”. A il Codice deontologico degli Psicologi francesi è costituito, oltre che da un “preambolo” e da una “clausola di coscienza”, da 42 articoli veri e propri, suddivisi in tre gruppi tra loro omogenei e riuniti quindi nei tre seguenti “Titoli”:

•  Titolo I - “Principi Generali”: raggruppa 7 articoli, oltre ad un “Preambolo” e ad una “Clausola di coscienza”;

•  Titolo II - “L'esercizio professionale”: comprende 26 articoli, a loro volta raggruppati in 5 capitoli;

•  Titolo III - “La formazione dello Psicologo”: comprende 9 articoli, a loro volta raggruppati in 2 capitoli (Fonte: Code de Deontologie des Psychologues, 1996).

L'esame di questo Codice risulta quindi in questa sede particolarmente utile proprio perché il suo “Titolo I” evidenzia specificatamente quelli che possiamo definire come “i sette principi deontologici fondamentali dello psicologo francese alla fine del secondo millennio”, e che possiamo tradurre in italiano con le sette seguenti espressioni:

•  Rispetto dei diritti della persona;

•  Competenza;

•  Responsabilità;

•  Onestà, integrità (“probitè”);

•  Qualità scientifica;

•  Rispetto dell'obiettivo concordato;

•  Indipendenza professionale.

Esistono inoltre, nel panorama europeo, altri Codici deontologici degli Psicologi sicuramente ricchi di importanti contenuti riguardo alla questione dei loro “principi generali”, ma la cui completa trattazione appare sicuramente eccessiva almeno in questa sede. Tra di essi, peraltro, un posto particolare è però occupato dal cosiddetto “Meta-Codice” Etico Europeo promulgato il 1° luglio 1995 dall'E.F.P.A. (la già citata “Federazione Europea delle Associazioni degli Psicologi”) nella sua riunione generale tenutasi in tale occasione ad Atene. Tale testo, oltre a raggruppare alcuni tra i contenuti specifici dei singoli Codici nazionali maggiormente presenti nel loro contesto complessivo, e' stato peraltro integralmente adottato, come proprio codice deontologico nazionale, dall'Associazione degli Psicologi Danesi.

I quattro principi deontologici fondamentali che si evidenziano all'interno di questo particolare testo sono i seguenti:

•  Rispetto per i diritti e la dignità di ogni persona;

•  Competenza;

•  Responsabilità;

•  Integrità.

Anche tutti e quattro i suddetti “principi deontologici fondamentali” dello Psicologo sia “Danese” che “Europeo” alla fine del secondo millennio appaiono, peraltro, già completamente ricompresi sia tra i sette “principi deontologici generali” elencati dal Codice francese, sia tra i sei “principi etici fondamentali” degli Psicologi statunitensi sia, infine, tra i sei “principi deontologici fondamentali dello Psicologo italiano” come li ho sopra elencati nel mio primo necessario ampliamento dell'originaria elencazione al riguardo precedentemente effettuata da Calvi e Gulotta.

Sulla base di queste ultime considerazioni appare quindi già possibile, a mio avviso, tentare di iniziare a precisare almeno alcuni di quelli che possiamo definire come “i principi deontologici fondamentali dello psicologo occidentale all'alba del terzo millennio”, poiché, complessivamente, i Codici deontologici degli Ordini e delle Associazioni degli Psicologi che abbiamo qui esaminato e che risultano attualmente vigenti in vari Paesi dell'area cosiddetta “occidentale” appaiono di fatto già portatori di almeno i seguenti sei principi fondamentali:

•  Rispetto della persona umana;

•  Responsabilità;

•  Integrità;

•  Autonomia professionale;

•  Competenza;  

•  Tutela dell'altro.

All'elencazione di questi sei principi deontologici fondamentali va tuttavia aggiunta un'ultima considerazione, derivante dal fatto che, dal punto di vista dell'etica internazionale del nostro tempo, esiste almeno un'importante altro documento, sin qui non citato, che a mio avviso risulta sicuramente significativo per la pratica presente e futura professionale dello Psicologo. Si tratta, in particolare, della ”Dichiarazione universale dei diritti degli animali”, emanata a Londra il 23 settembre 1977: a conferma della sua attinenza con la nostra Professione va semplicemente ricordato che quasi tutti i Codici deontologici degli Psicologi europei ed americani prendono in esplicito esame il problema dei diritti degli animali, e che lo stesso Codice Deontologico degli Psicologi italiani attualmente vigente afferma testualmente, al suo articolo 10, che “Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo Psicologo si impegna a rispettarne la natura e ad evitare loro sofferenze”.

Ma la ”Dichiarazione universale dei diritti degli animali” va sicuramente oltre quanto enunciato in questo breve articolo 10, in quanto considera la loro vita, la loro esistenza ed il loro benessere strettamente ed indissolubilmente correlati alla vita, all'esistenza ed al benessere dell'essere umano. Del resto, al di là dell'importanza sempre più evidente del ruolo degli animali anche nelle pratiche psicologiche cliniche e terapeutiche e non solo nella ricerca di laboratorio (si pensi, ad esempio, alla cosiddetta “Pet therapy” oggi in sempre più rapida espansione e diffusione pressoché in tutto il mondo), si sono in questi ultimi tempi sempre più affermate a livello internazionale idee ed impostazioni che portano ormai a considerare gli animali come portatori di identità e di diritti che l'uomo non può ignorare né tantomeno violare senza subirne poi direttamente ed in prima persona le negative conseguenze, in quanto la “biodiversità” è ormai considerata da autorevolissime fonti sia scientifiche che etiche come uno dei fondamenti della possibilità di sopravvivenza dell'intero sistema biologico del nostro pianeta, e, quindi, anche dello stesso genere umano.

In estrema sintesi, senza entrare nel dettaglio di tutti i suoi quattordici articoli, possiamo rilevare che la “ Dichiarazione universale dei diritti degli animali” indica complessivamente agli Psicologi che:

•  ogni animale ha diritto al rispetto;

•  la sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell'animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione ;

•  le tecniche sperimentali sostitutive della sperimentazione animale devono essere sostenute e sviluppate;

•  ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo;

•  il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo;

•  l'educazione deve insegnare fin dalla infanzia ad osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali.

 

Tenendo quindi conto anche di questo ultimo ed importante documento etico stilato a Londra nel 1977 si può, a mio avviso, concludere il presente lavoro affermando che i principi deontologici fondamentali dello Psicologo del “terzo millennio” possono probabilmente essere considerati oggi i seguenti:

•  Rispetto di tutti i diritti fondamentali delle persone, come sancito dalla “Dichiarazione universale dei diritti umani”;

•  Responsabilità individuale, professionale, sociale;

•  Integrità, Onestà, Probità = Chiarezza, Franchezza, Lealtà a livello sia individuale sia professionale ;

•  Autonomia ed identità professionale;

•  Competenza (intesa sia come “consapevolezza” tecnica sia come “autoconsapevolezza” delle proprie capacità e dei propri limiti);

•  Promozione attiva del benessere individuale e sociale (tutto ciò a tutela complessiva dell'utente, del committente, del gruppo professionale e del singolo professionista);

•  Rispetto di tutti i diritti fondamentali degli animali, come sancito dalla “ Dichiarazione universale dei diritti degli animali”.

 

A cura del Dott. Fulvio Frati - Psicologo, Psicoterapeuta - Past-President dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna

 


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