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Articolo 13 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

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Proseguiamo, con il commento all'art.13 (obbligo di referto o di denuncia), il lavoro a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini che settimana dopo settimana ci introduce al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

Articolo 13 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 13

Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto.

Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Sarebbe facile cadere nell’equivoco di intendere l’art. 13 C.D. come ad una norma dedicata agli obblighi di denuncia e referto, nonché all’ipotesi di stato di necessità, e cedere alla tentazione di darne un’interpretazione esclusivamente giuridica: ad ogni Convegno o Evento formativo su temi deontologici, qualunque sia l’argomento proposto, quasi sempre si finisce per parlare di questo articolo. E, nella maggior parte dei casi, dal tenore delle domande proposte dai discenti traspare l’ansia di ricevere risposte immediate e, soprattutto, trancianti sulla sussistenza o meno, in casi ipotetici, dell’obbligo di denuncia e, al contempo, pare si tenda a relegare sullo sfondo il tema principale.

Ciò è anche comprensibile: di fatto, il rapporto con la Forza Pubblica e l’Autorità Giudiziaria è un argomento che attanaglia lo psicologo. Tuttavia, tale ansia è solo in parte giustificabile, dato che l’eventuale necessità di sapersi determinare in ordine al riferire o meno a tali Istituzioni fatti, notizie ed informazioni coperte dal Segreto  professionale non espone lo psicologo in misura maggiore al rischio di porre in essere condotte professionali deontologicamente scorrette rispetto a scelte operative da assumere in altri contesti.

Un curioso fenomeno di inversione del rapporto tra regola ed eccezione si verifica quando si discute del rapporto tra segreto professionale e obbligo di referto o obbligo di denuncia: eppure, la Denuncia e il Referto sono istituti perimetrati in una dimensione prettamente giuridica.

La Deontologia degli psicologi, invece, dedica ben 7 articoli a Segreto e Riservatezza ed evoca, invece, l’Obbligo di Denuncia solo in un’occasione e solo per ‘limitarlo’.

Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto.

Il vertice del discorso deontologico appare, più che su ogni altra istanza, fissato sulla tutela psicologica del soggetto.

E perfino negli altri casi, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi, lo psicologo valuta comunque con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza.

Insomma, il Codice non può dirlo più chiaro e più forte di così: è il Segreto, più di ogni altra cosa, che sostanzia e qualifica la relazione psicologica, ne informa i modi e i significati, ne garantisce la funzionalità e l’utilità.

Utilizziamo allora questa sede di commento per chiarire qualcosa che può aiutare un migliore bilanciamento ogni qualvolta il Segreto (la Regola) incontra ipotesi di Giusta Deroga (Eccezione).

Dopo il Consenso dell’avente diritto, certo l’Adempimento di un dovere costituisce valido motivo di deroga al segreto.

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Naturalmente, deve essere un Dovere nel senso più giuridico e rigoroso del termine: un comportamento umano descritto nei suoi elementi essenziali, possibile, previsto da una norma di legge vigente e punito dall’ordinamento, ove non rispettato.

In determinate situazioni, il nostro ordinamento impone a determinati soggetti di riferire all’Autorità competente quando appreso in occasione dello svolgimento di un pubblico servizio, ovvero di una professione sanitaria, ove l’informazione acquisita integri gli estremi di un’ipotesi di condotta prevista come reato perseguibile d’ufficio.

Ove il comportamento richiesto esponga un preciso soggetto (la persona assistita) a procedimento penale, la rivelazione alle Autorità competenti non è più atto dovuto (in alcuni casi, per certo; in altri, ove riconosciuta per analogia l’esimente prevista per i casi certi).

I Doveri che qui ci occupano sono previsti dagli articoli 361, 362 (obbligo di denuncia per i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio) e 365 (obbligo di referto per l’esercente un’attività sanitaria).

Poiché il ‘senso’ di questo commento vuole essere quello di sottolineare gli aspetti deontologici di tali ipotesi di deroga, non ci dilungheremo in una compiuta descrizione di tali articoli; tuttavia, occorre una breve precisazione che possa introdurre una domanda necessaria in senso logico, prima ancora che giuridico.

La precisazione attiene alla ‘natura’ dell’atto contenente la denuncia e il referto: premesso che in entrambi i casi lo psicologo deve limitarsi a riferire lo ‘stretto necessario’, denuncia e referto non sono sovrapponibili, quanto a forma e contenuti. Mentre la denuncia contiene ‘l’esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già acquisite’ (art. 332 c.p.p.), il referto indica ‘la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento […] inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare’ (art. 334 c.p.p.).

Già dalla semplice lettura del testo riportato, non ci si può esimere dal porsi una domanda: nel caso in cui un paziente ‘dia’ allo psicologo notizie di un reato, possiamo ritenere o meno che lo psicologo ‘sia venuto a conoscenza’ di notizie di reato?

È una domanda meno ‘strana’ di quanto possa sembrare.

Tra psicologo e paziente si istituisce un Contesto di relazione-comunicazione dai codici molto specifici e ‘istituito’ proprio in maniera tale da poter risultare utile a dei fini clinici molto precisi.

Già in premessa, in quel contesto, le parole hanno significato e funzione diversi rispetto a  fuori da quel contesto.

Lo psicologo contatta solo ‘le parole’ del paziente e, al contempo, solo il paziente attraverso le sue parole.

In generale, in clinica non si è molto interessati alla realtà dei fatti: conta la riparazione dei filtri soggettivi ai fini della ricomposizione del Soggetto.

Non si è interessati all’oggettività: l’Oggetto è il Soggetto.

In quella sede, le parole sono solo ancora parole, mediatori di economie intrapsichiche più che di dati di fatto o accadimenti.

Altri Uffici, con ben altri strumenti e strutture, hanno bisogno di molto tempo per accertare la veridicità di un riferito: figurarsi se può uno psicologo ritenerla accertata nel giro di pochi minuti, al punto di potere attivare immediate conseguenze giuridiche.

In clinica, sono maneggiate comunicazioni paradossali, metafore, evocazioni suggestive, tentativi manipolatori.

I filtri soggettivi sono corrotti da inquinamenti patogeni.

Può riferire cose disancorate dalla realtà il delirante, il mitomaniaco, l’ossessivo, l’allucinato, il paranoico.

E allora, ripetiamo la domanda: nel caso in cui un paziente dia allo psicologo notizie di un reato, possiamo ritenere o meno che lo psicologo  sia venuto a conoscenza di notizie di reato?

La nostra risposta è che lo psicologo non possa ancora saperlo: ha bisogno di focalizzare il grado di significatività, financo di attendibilità, di quel riferito.

E non ha altri strumenti per farlo che i suoi, quelli clinici, e con i tempi e i modi della clinica.

A parere dichi scrive, solo quando lo psicologo può ragionevolmente ritenere di essere venuto davvero a conoscenza di una notizia di reato, gli corre l’obbligo di denunciare.

Emerge, quindi, quanto l’Obbligo di Denuncia assuma sue diverse misure in base alle diverse caratteristiche dei diversi esercizi professionali.

Nell’articolo 13 del Codice Deontologico, l’Obbligo di Denuncia ‘è calato’ nella ‘trattazione’ del Segreto Professionale e solo al fine di svolgere gli ordini e i sottordini del Segreto Professionale. È quindi già commisurato all’interno di una funzione bilanciativa.

Quindi è questo che si chiede allo psicologo: perseguire bilanciamenti, perseguire processualmente –nell’ambito della propria autorità/competenza/responsabilità professionale-  misure, punti di equilibrio.

Questo si chiede allo psicologo, non di ‘spaventarsi’ davanti ad un Obbligo, o di procedere ad ottemperamenti temerari, perdendo tout court la tenuta sul Segreto.

La deontologia ha un suo articolato giuridico - formale per sostenere il quale è indispensabile un pensiero anche giuridico, ma non è ‘solo’ Diritto.

Se potesse risolversi in ‘così dice la Legge’, semplicemente non avrebbe motivo di esistere.

Certo, il pensiero deontologico non può mai contraddire la Legge, sottostà sempre alla Legge. Ma il pensiero deontologico deve andare ad esercitarsi e, nel perimetro che gli descrive la Legge, deve perseguire bilanciamenti in considerazione di paradigmi epistemologici, di cultura istituzionale (le declinazioni -caso per caso- dei termini di Autorità, Competenza e Responsabilità), in considerazione della soggettività dei Contesti, dei Momenti, delle Persone.

Il pensiero deontologico è complesso: la complessità non si deve e non si può risparmiare agli psicologi perché è epistemologicamente connaturata alla loro disciplina, è un loro vero e proprio Oggetto professionale.

Proprio il delicato e complesso bilanciamento da perseguire tra Segreto Professionale e Obbligo di Denuncia è significativamente paradigmatico a riguardo.

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Lo psicologo non incontra mai nel proprio esercizio professionale un Obbligo di Denuncia a tutto tondo, perché ha anche il Segreto Professionale; e non incontra mai un Segreto Professionale a tutto tondo, ogni qual volta si profili un Obbligo di Denuncia.

Il pensiero deontologico si esercita anche in ‘Quello che la Legge non dice’, in uno sforzo che la Legge non può evitare allo psicologo: l’impegno a perseguire i migliori bilanciamenti possibili.

E tanto migliore sarà un bilanciamento quanto più lo psicologo sarà attrezzato al pensiero deontologico, alla ricerca negoziata di misure, alla complessità: è grave ‘disimparare’ gli psicologi a Questo, fascinandoli con i racconti di ‘quello che dice la Legge’, come se fossero dei pedissequi e burocratici esecutori giudiziari e non professionisti adulti e autodeterminati, formalmente qualificati all’esercizio di una professione riconosciuta.

All’interno dei Codici deontologici, seppur racchiuso in un corpo organizzato e coerente di norme, deve pulsare il senso più autentico della disciplina, della materia o della professione a cui tali norme si riferiscono.

In ogni singola norma deontologica deve rivelarsi la migliore regola professionale, intesa quale primo paradigma generale su cui poi declinare in concreto la tutela più efficace del bene protetto dalla norma stessa.

Coerentemente con tale sua funzione, la norma deontologica mutua dal diritto la sua formulazione in termini giuridici perché possa essere resa certa, conosciuta e applicata, anche coercitivamente, ma non la sua sostanza.

Pertanto, il Diritto si pone a servizio della migliore regola professionale: un’inversione di tale rapporto si tradurrebbe in una scelta incongrua.

Una norma deontologica che si limitasse a riprendere principi già espressi da altre norme giuridiche già vigenti all’interno dell’ordinamento in cui deve essere applicata priverebbe se stessa della propria ragione di esistere.

L’art. 13 C.D. è uno degli articoli che maggiormente convoca queste disgressioni dottrinarie perché contiene molti termini professionali e giuridici da comprendere e bilanciare.

La norma introduce una misura complessa: ‘lo stretto necessario’, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale.

Riteniamo ovviamente che il sostantivo ‘stretto’ abbia come vertice valutativo  il paziente e la riservatezza della transazione professionale col paziente mentre l’aggettivo ‘necessario’ abbia, invece, come vertice valutativo l’economia giudiziaria.

Se si è già dentro l’Obbligo di Denuncia, è plausibile che, a questo punto, si sia un po’ più esposti sulla frontiera dell’aggettivo.

Ma lo snodo complesso è tutto del professionista, l’unico col polso e i dati della situazione, con gli strumenti e le strutture per valutare.

Nel secondo comma, l’art. 13 C.D. aggiunge bilanciamento a bilanciamento: qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza.

‘Totalmente o parzialmente’ significa due cose molto importanti.

La prima è che neanche ‘gravi pericoli per la vita’ sono sufficienti a derogare tout court alla riservatezza professionale. Anche in quei casi estremi, comunque si deve valutare la misura della deroga.

È  un comma che esprime una forza e una tensione deontologiche straordinarie, laddove pone la Riservatezza quale pilastro deontologico fondamentale,

La seconda è che ancora una volta è lo psicologo che deve valutare l’opportunità di una deroga totale o parziale.

Ancora che deve valutare, deve sempre valutare.

Non vi è mai nulla di semplice e lineare: fino alla fine lo psicologo deve ancora perseguire misure, costruirsi metodologicamente processi valutativi.

Come a dire: la deontologia ha sempre una sua complessità irriducibile.

‘È’ sempre una complessità irriducibile.

 

Settimana dopo settimana commenteremo tutti gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. L'appuntamento con il commento all'Articolo 3 è per la prossima settimana. Non mancate.

In questa pagina trovate tutti i commenti finora pubblicati!

 

(a cura del Dottor Catello Parmentola e dell'Avvocato Elena Leardini)

 

 

 


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