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Articolo 22 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

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Con il commento all'art. 22 (ruolo professionale dello psicologo) prosegue su Psiconline.it il lavoro a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini che, settimana dopo settimana, spiega ed approfondisce gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

Articolo 22 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 22

Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

Questo articolo è tra i più belli, ricchi e complessi del Codice Deontologico degli psicologi italiani, nonostante consti di un solo comma di tre righe.

Anzi, vien da pensare che avrebbe richiesto maggiore lunghezza ed articolazione a fronte dei livelli che convoca, a scapito però della forza d’impatto che questa formulazione garantisce.

Convoca in poche righe dimensioni epistemologiche, deontologiche, etiche, giuridiche e tecnico-professionali.

Partiamo dall’espressione condotte non lesive.

Evoca direttamente la competenza e la tenuta sempre responsabile della propria competenza, dalla formazione, primaria e continua, alla profilassi e alla cura concentrata del setting, al fine di evitare quanto più ogni rischio di ricaduta impropria e dannosa sull’assistito di qualunque aspetto e qualunque circostanza.

Ci dice che la misura del proprio agire professionale non può mai essere data in astratto solo dai paradigmi teorici e dai propri modelli formali di riferimento.

Il vertice del discorso è sempre il paziente e ogni misura di andamento clinico non può mai prescindere dalla sua tutela. È sempre questo livello di economicità dell’azione che ci orienta.

Perché l’Oggetto della Psicologia è il Soggetto e non può pensarsi una relazione come psicologica se non fosse calibrata sul soggetto.

E neppure può pensarsi uno psicologo che non fosse psicologico e capace di una relazione psicologica proprio perché calibrata sul soggetto e soggettivamente sostenibile.

Quindi essere lesivi per il paziente è sempre un errore non compatibile con un setting psicologico e quindi con quel contesto che dovrebbe essere in premessa ad ogni potenziale terapeuticità della relazione.

Ovviamente, in prima istanza, solo il professionista è il depositario di una valutazione a riguardo, essendo lui che in autonomia adotta le condotte.

Per questo, in prima istanza, ci siamo ‘affidati’ in questo commento alla sua competenza.

Ma giova tenere sempre presente che in uno Stato di Diritto, nessuna dimensione sociale è extraterritoriale al vaglio giuridico, una relazione professionale non è mai solo una transazione privata, non può mai connotarsi di una cripticità o di una esotericità impenetrabili in termini cognitivi e in termini giudiziari.

La dimensione clinica non sospende la responsabilità di cittadini.

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Una professione viene normata proprio per questo, per dotarsi di paradigmi formali tenuti dall’Ordine, ma che possono armare il giudizio di ogni ufficio competente.

La coerenza è sempre vigilata e si descrive quindi sempre come vincolante, coerenza a principi (deontologici, per esempio…), a modelli (si deve sempre potere spiegare quello che si fa…), a norme e criteri…

Quindi, la lesività non è solo una dismisura clinica: se deborda la scienza e coscienza, deborda anche i confini degli ambulatori, e se ne viene chiamati a rispondere in tutte le sedi.

Di fatto, quindi, la lesività è già sottesa ad una prestazione/relazione professionale non condotta in maniera adeguata e nel rispetto delle norme deontologiche.

L’art. 22 C.D. la pone in primo piano, tale lesività, dandole un risalto qualificato e finalizzato a stigmatizzare in maniera diretta e concreta tutte quei comportamenti connotati o da uno specifico animus nocendi, ovvero dal verificarsi di un’ulteriore lesione, altra rispetto a quella già perfezionatasi per effetto dell’accertata mala pratica professionale,

In particolare, prescrive allo psicologo di non utilizzare il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

Il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali costituiscono una dotazione tanto delicata quanto potenzialmente pericolosa. Le ‘armi’ professionali vanno tenute e maneggiate con prudenza e vigilanza etica e solo per i fini cui sono destinate e per cui sono concepite e previste.

Occorrono una preliminare qualificazione formale, l’autorizzazione a portarle e usarle, molto tempo di allenamento ‘al poligono’, molta esperienza.

Il paziente può essere reso debole dalla sua storia ferita, non è in una posizione paritaria in quanto ‘affidato’, è fuori casa e in una suggestione transferale.

In certi passaggi, il terapeuta gli potrebbe tutto e potrebbe anche approfittare per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

E in questa espressione c’è davvero tutto, dalle sirene narcisistiche che spostano l’asse clinico del setting verso aree di sgoverno, ai prosaici vantaggi economici, finanziari e patrimoniali, a favori nella sfera sentimentale o sessuale.

Tutti questi sottordini sono trattati uno alla volta in specifici successivi articoli.

Per cui questo articolo così ‘generale’ sarebbe stato a miglior titolo nel primo Capo, quello appunto dei Principi Generali.

Anche per un altro importante motivo: perché non è solo il paziente che può essere reso debole dalla sua storia ferita, dalla sua posizione non paritaria in quanto ‘affidata’, dall’essere fuori casa e in una suggestione transferale.

Ci sono gli stessi sbilanciamenti psicorelazioni e di potere anche nel rapporto con gli allievi, con i tirocinanti, con collaboratori in qualche modo sottoposti ecc.

E questi sono territori non meno esposti all’uso improprio di ruolo e strumenti al fine di indebiti vantaggi.

Lo verifichiamo ordinariamente nei contesti disciplinari.

Quindi, la collocazione di questo articolo nel Capo dei rapporti con l’utenza e la committenza, ne contraddice la sua formulazione generica e ne limita la probanza.

Le altre dimensioni convocate da questo articolo sono quella epistemologica e quella dell’etica attiva, nei termini in cui sono già state riflettute a proposito di altre deroghe deontologiche.

Non dimentichiamo che, da questo punto di vista, lo psicologo si giustifica nel mercato professionale proprio perché figura diversa e questa diversità sostanzia la sua identificazione e la sua azione.

Proprio perché il suo Oggetto è il Soggetto, l’Altro, dovrebbe formare e maturare una modulazione non compatibile con l’idea dello sfruttamento del ruolo per fini e vantaggi indebiti.

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L’esposizione ai propri vantaggi personali non si prefigurerebbe in questo caso solo come deroga tecnico-professionale, deontologica o giudiziaria; comporterebbe anche una trasfigurazione epistemologica ed identitaria.

Il vantaggio personale capovolgerebbe il senso della relazione: avrebbe il dottore bisogno del paziente invece che il paziente bisogno del dottore.

Il dottore avrebbe bisogno della malattia assimilata al proprio vantaggio, capovolgendo la direzione della propria militanza e mobilitazione ‘professionale’

Facile immaginare tutti i livelli di conseguenze corruttive e trasfigurative a riguardo: sarebbe la fine dei paradigmi culturali e intellettuali della psicologia.

Avremmo solo un’altra lobby di medici della psiche che punta sul sintomo e sul guadagno da esso ricavabile.

In contraddizione con tutti i principi, i valori e i fini dell’etica attica cui la professione psicologica dovrebbe sempre volgersi ed ispirarsi.

 

Settimana dopo settimana prosegue il nostro commento di tutti gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. L'appuntamento è per la prossima settimana con il commento all'Articolo 23. Non mancate.

In questa pagina trovate tutti i commenti finora pubblicati!

(a cura del Dottor Catello Parmentola e dell'Avvocato Elena Leardini)

 

 

 


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Tags: psicologia codice deontologico catello parmentola elena leardini Codice Deontologico degli Psicologi Italiani articolo 22

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