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Articolo 6 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

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Con l'articolo 6 proseguiamo su Psiconline.it il lavoro di commento al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini

Articolo 6 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 6

Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine.

Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.

Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

Un approccio puramente teorico a questo articolo rischia di suonare troppo ideologico: lo psicologo vive il suo tempo ed è dato di comune esperienza quanto e come egli sia esposto a diverse istanze, non necessariamente esterne, che possano indurlo a scendere compromessi.

Fattori quali il bisogno di mantenere una collaborazione professionale o un (anche sano, in sé) desiderio di autorealizzazione rendono di difficile gestione situazioni in cui lo spazio di autonomia del proprio lavoro va a scontrarsi con referenti o responsabili poco inclini ad apprezzarne le ragioni, amministratori molto più attenti a far ‘quadrare bilanci’, carenze logistiche, economiche, pressioni le più varie.

Tuttavia, tali fattori non possono essere ‘subiti’ dallo psicologo, bensì affrontati e possibilmente risolti. E laddove ciò non sia possibile, egli deve essere anche capace di rinunciare a porre in essere un intervento che si appalesa carente di quegli standard minimi di validità ed efficacia che è legittimo aspettarsi da un professionista.

In questa prospettiva va letto l’art. 6 del C.D.

La norma ha una sua immediata e comprensibile valenza tecnica: lo psicologo è il primo titolare e diretto responsabile della sua prestazione a prescindere da qualunque contaminazione-alterazione del suo prodotto professionale, legata alle più diverse cause ambientali o sistemiche, istituzionali...

L’articolo è, quindi, logicamente conseguente gli articoli sulla responsabilità e sulla competenza.

La misura della sua competenza giustifica la misura della sua autorità e tale dimensione ricade sulla vigilanza di contesto prima evocata.

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Ma la più corroborante legittimazione a tale vigilanza è data dalla responsabilità: qualunque inferenza impropria deve essere vigilata dal professionista perché qualunque conseguente alterazione del prodotto ed eventuale danno che ne possa scaturire per il destinatario della prestazione ricade - a livello disciplinare - comunque sempre e solo su di lui.

Si tratta di passaggi molto chiari e sequenziali.

Il punto etico, prima ancora che deontologico, è che esercitare la propria autonomia su ogni opzione tecnico-professionale, chiarire la propria esclusiva titolarità a riguardo, rivendicare la propria autorità ed essere consapevole della propria responsabilità è fondamentalmente per la salvaguardia del soggetto fruitore della prestazione.

È una tensione etica tutta rivolta alla salvaguardia del paziente/utente e della parte debole.

Proprio per questo, per l’importanza che lo psicologo assegna a tale punto, non solo rifiuta condizioni di lavoro che compromettano la sua autonomia professionale ma anche il solo rispetto delle norme del presente codice (anche proprio per la connessione ineludibile – a proposito dell’autonomia - tra autorità, competenza e responsabilità a riguardo).

Ma non si limita a rifiutare tali condizioni non autonome di lavoro: in assenza di tali condizioni, informa anche il proprio Ordine. Come a dire che quella tutela così rigorosa e attenta del soggetto - tanto più quando parte debole - fruitore della prestazione che muove ogni vigilanza di contesto è un punto qualificante per tutta la comunità professionale e i suoi Organi di rappresentanza.

È la posizione dello psicologo: non è considerabile l’opzione ‘psicologo meno cauto’ a riguardo perché su questo c’è una comunità professionale che condivide e vigila.

La salvaguardia dell’autonomia di cui al secondo comma, relativa alla scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione, riprende tutti i termini di riflessione svolti finora a proposito del primo comma.

Sottende titolarità, autorità e competenza allo stesso modo anche su metodi, tecniche e strumenti e, inevitabilmente, richiama anche  la responsabilità della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.

L’esercizio della piena autonomia professionale è dovuto, allo stesso modo,  nella collaborazione con professionisti di altre discipline.

A rendere più agevole tale esercizio, dovrebbe essere, da un lato, la consapevolezza del professionista di incarnare una professione adulta, giuridicamente istituita e normata, ormai solida di storia e pienamente identificata.

Dall’altro, il possesso non solo di un’adeguata qualificazione formale nella propria professione ma, anche, di tutte le norme settoriali - leggi e regolamenti -del contesto in cui agisce e una puntuta conoscenza dei propri diritti.

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In tal modo, non si fa percepire come interlocutore debole nelle transazioni interdisciplinari e può avere molta forza contrattuale nella tutela della propria autonomia, autodeterminazione e dei confini non valicabili del proprio territorio di competenza.

Nel pubblico, per esempio, c’è l’inalienabile autonomia di ogni dirigente e, comunque, un sindacato nel merito tecnico professionale è esclusivamente nelle prerogative di un sovraposto della stessa figura personale (un altro psicologo).

E comunque mai nel merito della soggettiva discrezionalità clinica, in scienza e coscienza.

 

Settimana dopo settimana commenteremo tutti gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. L'appuntamento con il commento all'Articolo 7 è per la prossima settimana. Non mancate.

In questa pagina trovate invece tutti i commenti finora pubblicati!

 

(a cura del Dottor Catello Parmentola e dell'Avvocato Elena Leardini)

 

 

 


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Tags: psicologia codice deontologico catello parmentola elena leardini Codice Deontologico degli Psicologi Italiani articolo 6

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