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Articles Tagged ‘Codice Deontologico degli Psicologi Italiani’

Articolo 10 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

Su Psiconline.it prosegue, con l'art.10, settimana dopo settimana, il lavoro di commento al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini.

Articolo 10 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 10

Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.

Questo articolo è molto interessante dal punto di vista ‘culturale’.

Dovrebbe essere letto a tre diversi livelli.

Articolo 11 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

con l'art.11 proseguiamo su Psiconline.it, anche questa settimana, il lavoro di commento al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini.

Articolo 11 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 11

Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

Articolo 12 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

Prosegue, con l'art.12, il lavoro di commento al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini.

Articolo 12 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 12

Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale.

Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione.

Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

Articolo 13 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

Proseguiamo, con il commento all'art.13 (obbligo di referto o di denuncia), il lavoro a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini che settimana dopo settimana ci introduce al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

Articolo 13 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 13

Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto.

Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Articolo 14 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

Su Psiconline.it proseguiamo, con il commento all'art.14 (intervento sui gruppi), il lavoro a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini che settimana dopo settimana ci introduce al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

Articolo 14 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 14

Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento.

È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.

Articolo 15 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

proseguiamo su Psiconline.it, con il commento all'art.15 (Collaborazioni con altri professionisti), il lavoro a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini che settimana dopo settimana ci introduce al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

Articolo 15 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 15

Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.

Articolo 16 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

Su Psiconline.it proseguiamo, con il commento all'art.16 (comunicazioni scientifiche e anonimato), il lavoro a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini che settimana dopo settimana ci introduce al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

Articolo 16 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 16

Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario della prestazione.

Molto di quanto commentato all’articolo precedente può valere anche per questo articolo.

Articolo 17 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

Anche questa settimana proseguiamo su Psiconline.it, con l'art.17 (segreto professionale e tutela della Privacy), il lavoro di analisi e commento, a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini, che ci introduce al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

Articolo 17 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 17

La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.

Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche.

Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine professionale.

Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.

Articolo 18 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

Su Psiconline.it proseguiamo, con il commento all'art.18 (libertà di scelta), il lavoro a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini che settimana dopo settimana ci introduce al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

Articolo 18 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 18

In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi.

Questo articolo ha una remota premessa epistemologica e una meno remota afferenza all’Etica Attiva.

Articolo 19 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

Prosegue su Psiconline.it, con il commento all'art.19 (selezione e valutazione), il lavoro a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini che settimana dopo settimana spiega ed approfondisce gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

Articolo 19 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 19

Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.

Un commento molto essenziale per un articolo molto essenziale.

Articolo 2 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

Proseguiamo il lavoro di commento al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini, con l'articolo 2

il codice deontologico degli psicologi italiani commentato articolo2Articolo 2

L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.

La Legge 56/89, istitutiva della professione psicologica, all’articolo 26, indica quali siano le sanzioni previste nel caso di deroghe deontologiche, di condotte che violano l’articolato giuridico-formale del Codice.

Articolo 20 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

Prosegue su Psiconline.it, con il commento all'art.20 (didattica e deontologia), il lavoro a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini che settimana dopo settimana spiega ed approfondisce gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

Articolo 20 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 20

Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

Questo articolo è molto suggestivo, intanto perché è il primo che evoca anche le funzioni umane a livello di esposizione nelle relazioni interpersonali.

Articolo 21 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

Prosegue su Psiconline.it, con il commento all'art.21 (insegnamento strumenti e tecniche psicologiche), il lavoro a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini che settimana dopo settimana spiega ed approfondisce gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

Articolo 21 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 21

L’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave.

Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo.

Articolo 22 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

Con il commento all'art. 22 (ruolo professionale dello psicologo) prosegue su Psiconline.it il lavoro a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini che, settimana dopo settimana, spiega ed approfondisce gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

Articolo 22 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 22

Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

Questo articolo è tra i più belli, ricchi e complessi del Codice Deontologico degli psicologi italiani, nonostante consti di un solo comma di tre righe.

Anzi, vien da pensare che avrebbe richiesto maggiore lunghezza ed articolazione a fronte dei livelli che convoca, a scapito però della forza d’impatto che questa formulazione garantisce.

Articolo 23 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

Su Psiconline.it prosegue, a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini, con l'art.23 (compenso professionale) il commento settimanale che spiega ed approfondisce gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

Articolo 23 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 23

Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera.

In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.

Articolo 24 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

Prosegue su Psiconline.it, con il commento all'art.24 (Consenso Informato), il lavoro a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini che settimana dopo settimana spiega ed approfondisce gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

Articolo 24 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 24

Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.

Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato.

Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

Articolo 25 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

Prosegue su Psiconline.it, con il commento all'art.25 (uso degli strumenti di diagnosi e di valutazione), il lavoro a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini che settimana dopo settimana spiega ed approfondisce gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

Articolo 25 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 25

Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone.

Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio.

Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.

Articolo 26 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

Con il commento all'articolo 26 (utenza e conflitti personali) prosegue su Psiconline.it il lavoro a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini che settimana dopo settimana spiega ed approfondisce gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

Articolo 26 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 26

Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.

Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.

Articolo 27 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

Con il commento all'art.27 (interruzione della cura inefficace) prosegue, su Psiconline.it, il lavoro a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini che settimana dopo settimana spiega ed approfondisce gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

Articolo 27 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 27

Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa.

Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.

Articolo 28 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

Con il commento all'art.28 (vita privata e vita professionale) prosegue su Psiconline.it il lavoro a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini che settimana dopo settimana spiega ed approfondisce gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

articolo 28 il codice deontologico degli psicologi italianiArticolo 28

Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare nocumento all’immagine sociale della professione.

Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo - sentimentale e/o sessuale.

Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.

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