Introduzione all'Esame di Stato per Psicologi
L'Esame di Stato è l’Esame pubblico per cui lo Stato valuta l’idoneità all’abilitazione professionale di un laureato. Per molte professioni, tra cui lo Psicologo, è necessario superare un Esame di Stato. Il superamento dell’Esame di Stato permette di iscriversi nell’Albo, che riporta l’elenco di tutti i cittadini abilitati formalmente ad esercitare una specifica professione. Gli iscritti all'Albo costituiscono l'Ordine Professionale.
Senza l’iscrizione all’Albo non si è Psicologi ma solo laureati in Psicologia. Sono ammessi all’Esame di Stato coloro che sono laureati in Psicologia e hanno effettuato il tirocinio pratico.
Gli ordini professionali hanno due sezioni diverse, a seconda del diverso livello del titolo conseguito:
SEZIONE A, cui si accede, previo esame di stato col titolo di Laurea Specialistica nella classe 58/S Psicologia (3+2), ovvero la Laurea secondo l’Ordinamento previgente (Vecchio Ordinamento), ovvero la Laurea Magistrale (DPR 270/04) e un tirocinio della durata di un anno.
SEZIONE B, cui si accede, previo Esame di Stato, con la Laurea nella classe 34 - Scienze e Tecniche Psicologiche (3 anni) e sei mesi di tirocinio, che da diritto al titolo di Psicologo Junior.
Gli Esami di Stato vengono indetti con un’Ordinanza ministeriale ed hanno luogo con cadenza semestrale (di solito a Maggio ed a Novembre). Le date di inizio degli Esami di Stato e le scadenze di presentazione delle domande di ammissione a detti esami sono uguali in tutta Italia. E’ possibile iscriversi all’Esame di Stato in qualsiasi sede universitaria, anche diversa da quella in cui si è conseguita la Laurea.
Ci sono tre tipi di Esami di Stato, a seconda del diverso titolo conseguito:
1. Esame V.O. (Laurea quinquennale): fino alle sessioni di Esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2011 (d.l. 225 del 29/12/2010) svolgono tre prove (due scritte: una generale ed una applicativa; una orale).
2. EdS N.O. Sezione A (“3+2”): quattro prove (tre scritte: una generale, una applicativa ed una progettuale; una orale).
3. EdS N.O. Sezione B (3 anni): simile all’A, ma con prove più “ridotte” a livello di complessità.
I punteggi degli elaborati sono calcolati in questo modo: 50 punti per ciascuna prova scritta e altri 50 per l'orale. Pertanto il punteggio del Nuovo Ordinamento, avendo tre prove scritte ed una orale, è espresso in /200, il punteggio del Vecchio Ordinamento, che ha una prova scritta in meno, è espresso in /150. Per superare l'Esame di Stato, è necessario raggiungere almeno la sufficienza (30 punti) in ciascuna delle prove, pertanto se un candidato non raggiunge 30 punti anche in una sola delle prove, non supera l'esame.
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