Pubblicità

Articolo 36 - il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentato

0
condivisioni

on . Postato in Il Codice Deontologico degli Psicologi commentato articolo per articolo | Letto 4378 volte

4.5 1 1 1 1 1 Votazione 4.50 (4 Voti)

con il commento all'art.36 (Rapporti con i Colleghi) prosegue il lavoro, a cura di Catello Parmentola e di Elena Leardini, che su Psiconline.it settimana dopo settimana spiega ed approfondisce gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

Articolo 36 il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani commentatoArticolo 36

Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.

Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi.

Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente.

Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.

Al netto dei profili giudiziari (calunnia, diffamazione…), ci sono interessanti punti di principio riferibili proprio allo psicologo e alle caratteristiche che dovrebbero essere quasi implicite per tale figura professionale.

Il lavoro anche su se stessi, oltre al particolare e ‘ricco’ percorso formativo, dovrebbero garantire un equilibrio e delle qualità personologiche non compatibili con le deroghe a questo primo comma.

Dovrebbero garantire da un lato un’estrema cautela nella stessa formulazioni dei giudizi, ben sapendo quanto inferiscano le soggettività valutative e, per esempio, i filtri personali nei riferiti.

Lo psicologo dovrebbe dunque sapere affrontare molto ‘scientificamente’ la questione del giudizio su un collega.

Dall’altro, dovrebbe essere ‘il maestro indiscusso’ per quanto concerne la riservatezza, la profilassi relazionale, la corretta e ‘psicologica’ gestione delle ‘criticità’.

L’idea che uno psicologo possa trascinarsi in delle ‘mischie’ e dare spettacolo delle proprie preoccupate riserve nei confronti di colleghi, ridurle a maldicenze e dicerie dell’untore, fa sorgere seri dubbi sulla sua formazione, su quanto abbia capito dell’essere psicologo e sul suo valore come clinico.

Allo stesso modo, farebbe strano che ‘un maestro’ della corretta profilassi, non gestisca in termini istituzionali, con piena cognizione delle procedure, ‘le preoccupate riserve’ nei confronti di colleghi.

Pubblicità

E non colga che i giudizi pubblici negativi sui colleghi non producano nessun utile esito. Anzi, ammalano solo contesti e relazioni e degradano, disconfermano e squalificano, con il collega, una professione ed una comunità che hanno quanto mai bisogno di venire percepite come credibili e affidabili.

Mentre solo le procedure istituzionali possono produrre davvero cambiamenti ed esiti, riguardo alla tutela dell’utenza e della categoria.

E, generalmente, già il fatto che non ci si assuma la responsabilità di denunce formali getta ombre sulla serietà delle preoccupazioni e la probanza delle riserve.

Si fosse davvero preoccupati, sarebbe da irresponsabili limitarsi a parlar male del Collega invece che attivare tutte le sedi formali previste per verificare ed eventualmente intervenire sulla ‘criticità’.

Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi.

Allo stesso modo, come nel precedente commento, farebbe molto pensare uno psicologo che confida così tanto poco sul proprio valore da puntare - per procacciarsi clientela- solo sullo svalutare pubblicamente i colleghi.

Sullo sfondo c’è anche un’altra delicatissima questione.

Uno psicologo dovrebbe ben sapere quanto sia decisivo l’affidamento fiduciario del paziente in una relazione professionale così delicata e complessa.

Quindi dovrebbe avere ben chiara la misura di quello che va a ‘toccare’ quando rischia di minare tale affidamento con giudizi negativi.

È in gioco qualcosa di più che per altre professioni.

Un potenziale paziente –bene avveduto- non dovrebbe mai cambiare, sulla base di questi giudizi, l’investimento fiduciario da un dottore all’altro.

Certi giudizi pubblici, soprattutto se formulati proprio a tale secondo fine, dovrebbero deporre peggio per il giudicante che per il giudicato.

Vanno estese a questo comma tutte le altre considerazioni di cornice svolte a proposito del comma precedente.

Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente.

Questa, e non i giudizi pubblici, è la via maestra per tutelare utenti e comunità professionale dalle scorrette condotte.

Sia perché, come detto, è l’unica che può produrre esiti concreti, sia perché è mirata solo alle condotte scorrette di quel singolo collega (mentre i giudizi pubblici danneggiano l’intera categoria, per quello che dà da pensare sul giudicato e per quello che dà da pensare sul giudicante: ‘questi dunque sono gli psicologi, l’un contro l’altro armati e con questi bassi livelli di competenza che l’uno contesta all’altro…’).

E anche perché solo l’Ordine competente detiene, tra gli strumenti disciplinari, quelli valutativi.

Si vanno a descrivere alcune certezze, da un lato perché il denunciante –per procedere formalmente- è davvero sicuro della buona ragione della contestazione e, dall’altro, perché, se si pronuncia disciplinarmente l’Ordine vuol dire che erano davvero buone le ragioni della contestazione.

Pubblicità

La tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente può avvenire anche in forma orale, ma meglio è se viene presentata per iscritto.

È ormai consuetudine di ogni Consiglio dell’Ordine rendere note le modalità di segnalazione più consone; tuttavia, è bene che in ogni caso essa contenga sufficienti elementi affinché possano essere identificati sia segnalante sia segnalato, nonché una ricostruzione, anche se sintetica, dei comportamenti caratterizzanti la condotta professionale che si suppone scorretta.

Una volta ricevuta la segnalazione, il Consiglio dell’Ordine competente sarà tenuto ad avviare la procedura di valutazione che vedrà, come primo atto, l’apertura di una fase istruttoria già in un pieno contraddittorio tra Ordine e iscritto tramite la trasmissione a questi della segnalazione e la contestuale richiesta di chiarimenti.

 

Settimana dopo settimana prosegue il nostro commento di tutti gli articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. L'appuntamento è per la prossima settimana con il commento all'Articolo 37. Non mancate.

In questa pagina trovate tutti i commenti finora pubblicati!

(a cura del Dottor Catello Parmentola e dell'Avvocato Elena Leardini)

 

 

 


Scrivi articoli di psicologia e psicoterapia e ti piacerebbe vederli pubblicati su Psiconline?
per sapere come fare, Clicca qui subito!
 
Pubblicità
Stai cercando un pubblico specifico interessato alle tue iniziative nel campo della psicologia?
Sei nel posto giusto.
Attiva una campagna pubblicitaria su Psiconline
logo psicologi italiani
Vuoi conoscere la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia adatta alle tue esigenze? O quella più vicina al tuo luogo di residenza? Cercala su logo.png




 

 

Tags: psicologia codice deontologico catello parmentola elena leardini Codice Deontologico degli Psicologi Italiani articolo 36

0
condivisioni

Guarda anche...

Pubblicità

Pubblicità

I Sondaggi di Psiconline

Cosa ne pensi delle Tecniche di Rilassamento e della Meditazione?

Pubblicità

Le Risposte dell'Esperto

Pensiero ossessivo (1624140870…

Fabio, 34 anni     Gentile Dottoressa/Dottore! Mi chiamo Fabio e 5 anni fà ho commesso un errore di tipo erotico.Ho cominciato a scambiare dei...

Problemi con marito [162342796…

Viola, 38 anni     Buongiorno, avrei bisogno di un consulto per dei problemi con mio marito.Mio marito è molto irascibile ma oltre a urlare no...

Ansia e paura nella guida [162…

Clarissa, 22 anni       Salve, vi scrivo perchè da un paio di mesi sto facendo le guide in autoscuola ma la sto vivendo un po' male...

Area Professionale

La trasmissione intergenerazio…

Modificazioni epigenetiche nei figli di sopravvissuti all’Olocausto I figli di persone traumatizzate hanno un rischio maggiore di sviluppare il disturbo post-t...

Il Protocollo CNOP-MIUR e gli …

di Catello Parmentola CNOP e MIUR hanno firmato nel 2020 un Protocollo d'intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche. Evento molto positiv...

Come gestire il transfert nega…

Per non soccombere alle proiezioni negative del transfert, lo psicoterapeuta deve conoscere con convinzione ciò che appartiene alla psiche del paziente e ciò ch...

Le parole della Psicologia

Memoria

La memoria è quel meccanismo neuropsicologico che permette di fissare, conservare e rievocare esperienze e informazioni acquisite dall’ambiente (interno ed este...

Eisoptrofobia

L'eisoptrofobia o spettrofobia (da non confondere con la paura degli spettri, phasmofobia) è la paura persistente, irrazionale e ingiustificata degli specchi, o...

Frigidità

Con il termine frigidità si fa riferimento ad una bassa libido, o assenza di desiderio sessuale nelle donne, caratterizzata da una carenza o incapacità permanen...

News Letters

0
condivisioni